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Voluntary Disclosure: riaperti i termini.
Nonostante lo scarso appeal dimostrato finora, il Governo prova nuovamente a ''far cassa'' invogliando i contribuenti a regolarizzare i capitali detenuti all'estero. E' del 3 febbraio scorso il provvedimento dell'Agenzia delle Entrate con il quale sono state rese note le istruzioni (normative e tecniche) per inviare telematicamente le adesioni alla Voluntary Disclosure bis. Dopo aver recepito i chiarimenti diramati in occasione dell'annuale appuntamento con il Telefisco, l'Agenzia ha dato il via al secondo round della Voluntary, con inizio dal 7 febbraio u.s. Chi ha già inviato l'istanza, utilizzando il precedente modello ministeriale, dovrà compilare e trasmettere per via telematica la nuova versione dello stesso.

Novità e conferme nelle istruzioni ministeriali dell'istanza.
Con l'avvio della Voluntary-bis, l'Agenzia delle Entrate ha ritoccato alcuni punti delle istruzioni del per l'istanza di adesione. Tra le novità, quella di maggior rilievo riguarda la più ampia specificità delle istruzioni per il calcolo dell'imponibile fiscale, delle imposte e delle sanzioni relativamente all'ipotesi in cui i limiti dei capitali regolarizzati siano tali da rendere obbligatorio il c.d. ''contributo di solidarietà''. L'Ivie, L'Ivafe e l'imposta sostitutiva comporteranno l'applicazione di un'unica sanzione: in altri termini, gli ammontari di detti tributi, ove dovuti contemporaneamente, dovranno essere sommati e tale valore costituirà la base imponibile per l'applicazione di una sola sanzione. Un'altra rettifica apportata rispetto alla precedente versione del modello inerisce una più puntuale identificazione dei Paesi appartenenti alla black list che risultano collaborativi con l'Italia alla data del 24 ottobre 2016, ossia al momento di entrata in vigore dell'art. 7 del D.L. n. 193/2016 (il provvedimento con il quale è stata introdotta, originariamente, la Voluntary Disclosure).

Il meccanismo dell'autoliquidazione: una questione ancora aperta.
Quanto dovuto per aderire alla Voluntary Disclosure bis può (a scelta del contribuente) essere assolto con autoliquidazione. Questo però può essere rischioso, in termini di errori in sede di conteggio e, di conseguenza, di pagamento. Per facilitare il compito dei contribuenti, l'Agenzia delle Entrate pare essere pronta a mettere a disposizione un software gratuito, utilizzabile online dal sito internet dell'Ente, in grado di eseguire i conteggi e predisporre le deleghe di versamento. Resta comunque valido lo strumento del contraddittorio, attraverso il quale il contribuente, recandosi presso un Ufficio delle Entrate, definisce assieme ai funzionari il quantum da versare. Inoltre, nell'ipotesi di errore, è sempre possibile ricorrere alla tutela prevista dallo Statuto del Contribuente (art. 10) e dal D.lgs n. 472/1997 (art. 6), in base alla quale non sono punibili le inesattezze dovute per obiettiva incertezza giuridico-interpretativa della normativa. 

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